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Locazioni Turistiche

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La legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 “Testo unico del sistema turistico regionale” ha modificato la disciplina sul turismo ed ha introdotto novità anche per quanto riguarda le locazioni turistiche.

Locazioni Turistiche
pianificazione viaggi

A chi è rivolto

La legge regionale n. 86/2016 definisce le locazioni turistiche quali locazioni di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari, per finalità turistiche.

La novità maggiore della legge regionale riguarda l'obbligo di comunicazione, con modalità telematica, al Comune dove l'alloggio è situato da parte dei soggetti che effettuano o che vogliono effettuare locazione turistiche.

L'adempimento decorre dal 1° marzo 2019.

Descrizione

La necessità di avere una conoscenza completa delle “locazioni turistiche” è dovuta al fatto che il fenomeno ha assunto, negli ultimi anni, dimensioni maggiori anche grazie alle nuove opportunità offerte dalle piattaforme telematiche.

Come fare

L'utente dovrà compiere i seguenti passi:

  1. collegarsi al link di Accesso al Servizio;
  2. cliccare sul riquadro verde LOCAZIONI TURISTICHE;
  3. selezionare l'area di Lucca;
  4. effettuare la registrazione seguendo passo per passo le indicazioni date dalla piattaforma;
  5. compilare la comunicazione utilizzando il codice di attivazione ricevuto via mail dopo la registrazione e provvedere all'invio;
  6. conservare la comunicazione in formato pdf ricevuta al proprio indirizzo mail.

Al locatore è richiesto di comunicare le informazioni relative all'attività svolta quali ad esempio:

  • periodo durante il quale si intende locare l'alloggio;
  • numero delle camere e dei posti letto disponibili;
  • siti web dove viene pubblicizzato l'alloggio.

Cosa serve

Accedere direttamente al portale tramite il link

Cosa si ottiene

FAQ

Chi deve effettuare la registrazione?

L'obbligo di registrazione riguarda TUTTI i soggetti che intendono effettuare o che già effettuano locazioni di case e appartamenti con finalità turistiche.

Devono effettuare la comunicazione anche i soggetti già registrati per l'imposta di soggiorno.

Se viene locato più di un alloggio turistico, quante comunicazioni devo effettuare?

La comunicazione riguarda ogni singolo alloggio locato in quanto ad ogni alloggio viene attribuito uno specifico codice identificativo.

Quindi se ad esempio il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche, siano essi ubicati nello stesso comune o in due comuni differenti, dovrà effettuare due comunicazioni.

La registrazione invece è una SOLA.

Con le crediaziali della registrazione si possono effettuare più comunicazioni relative ad ogni singolo alloggio.

Da quando decorre l'obbligo?

L'obbligo di comunicazione decorre dal 1° marzo 2019.

Chi già effettua locazioni turistiche deve fare la comunicazione entro la data del 31 marzo 2019.

Chi non ha ancora effettuato locazioni turistiche ma intende farle, dovrà effettuare la comunicazione entro 30 giorni dalla data della prima locazione.

Cosa accade se il soggetto non effettua la comunicazione?

Nel caso di incompleta o omessa comunicazione, il soggetto è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00 (ex art. 70 comma 6 lettera b) della l.r. n. 86/2016).

Si deve effettuare la comunicazione anche se la locazione dell'immobile avviene per un solo periodo dell'anno?

La registrazione e la comunicazione devono essere effettuate anche nel caso in cui l'appartamento venga locato, per finalità turistiche, solo in alcuni periodi dell'anno.

La locazione turistica è tenuta agli obblighi dell'imposta di soggiorno?

Le locazioni turistiche sono tenute al versamento e alla dichiarazione trimestrale dell'imposta di soggiorno. Tutte le informazioni necessarie sono reperibili alla pagina http://www.comunevillabasilica.it/index.php?view=cmsdoc&id=50&option=com_cmsdoc&lang=it .

Tempi e scadenze

Accesso immediato al servizio. 

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Accedere al portale

Condizioni di servizio

  PDF16,2K Condizioni di Servizio

Altre informazioni

Comunicazione ai fini statistici al Comune di Lucca La legge regionale n. 86/2016 prevede all'art. 84 bis l'obbligo anche per le locazioni turistiche della comunicazione dei flussi turistici per finalità turistiche al comune capoluogo di provincia. Una volta effettuata la “Comunicazione alloggi locati per finalità turistiche”, il Comune di Lucca, come comune capoluogo, invierà alla mail del locatore, un codice di accesso, per ogni alloggio da lui comunicato, per la registrazione delle presenze turistiche sulla stessa piattaforma informatica. Con il codice di accesso, l'operatore dovrà provvedere per ogni alloggio: - alla registrazione giornaliera dell'arrivo e della partenza di ciascun ospite; - alla comunicazione mensile dei dati, anche in assenza di ospiti.

Argomenti
Ultima modifica: martedì, 04 aprile 2023

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